INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI CON INTEGRAZIONE RETTE PER AUTOSUFFICIENTI (R.A. – R.A.A.)

L’inserimento in presidio consiste in prestazioni di aiuto fornite a soggetti che non potendo più vivere nella propria abitazione vengono ospitati in presidi residenziali socio assistenziali.

Sono R.A. (residenze assistenziali): residenze che garantiscono il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa. L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale e deve promuovere utili occasioni di partecipazione sociale. Sono eseguiti interventi rivolti all'assistenza diretta della persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti; pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell' ospite), interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza) e interventi di natura assistenziale volti a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite o i rapporti con la famiglia e l'esterno. La struttura deve garantire, di norma attraverso il personale del distretto sociosanitario di base, il soddisfacimento dei bisogni sanitari dell'ospite e prevedere il supporto di assistenti domiciliari ed OSS per garantire un'adeguata assistenza tutelare alla persona. L' ASL competente territorialmente deve garantire sia l' erogazione di prestazioni sanitarie sia la reperibilità di personale medico in caso di necessità.

Sono R.A.A.. (residenze assistenziali alberghiere): residenze che forniscono agli ospiti, in condizione di autosufficienza psicofisica, servizi di tipo alberghiero. I destinatari delle RAA sono persone che pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria, sono interessate a soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione.

L’inserimento è effettuato presso strutture convenzionate con il Consorzio Servizi Sociali e l’A.S.L AL;

Il contributo per integrazioni rette di strutture residenziali consiste nel pagamento, da parte dell’ente, di parte della quota a carico dell’utente ricoverato in presidio.

L'intervento economico integrativo è concesso qualora la situazione economica dell'interessato, del nucleo familiare di appartenenza e degli obbligati di cui all’art. 433 del codice civile, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della quota sociale o della retta giornaliera a carico dell'assistito.

Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi di urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Consorzio Servizi Sociali provvederà comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura ma l'impegno di spesa nei confronti della stessa verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell'utente, del proprio nucleo familiare e di quello degli obbligati tenuti ex lege, di produrre entro giorni quindici la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra, reintegrando le somme a loro carico appena ultimato l'iter previsto.

Il quantum del contributo viene determinato attraverso l’utilizzo dei parametri individuati nell'apposito regolamento.

In assenza di obbligati tenuti ex lege, l’ente potrà stipulare appositi accordi volti al recupero delle somme erogate per l’integrazione, nel caso in cui gli assistiti, pur non disponendo di redditi sufficienti al pagamento della retta, siano comunque titolari di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

 
 

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