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INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI
L’inserimento in presidio consiste in prestazioni di aiuto fornite a soggetti che non potendo più vivere nella propria abitazione vengono ospitati in presidi residenziali socio assistenziali.
Il Consorzio d’intesa con l’Azienda sanitaria, nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi provvede all’inserimento in apposite strutture, sulla base di un apposito progetto assistenziale individuale predisposto dalla competente Unità di valutazione (U. V. H.).
L’inserimento è effettuato presso strutture convenzionate con il Consorzio Servizi Sociali e l’A.S.L AL; in tali residenze sono garantite l’assistenza sanitaria di medici, infermieri e terapisti della riabilitazione nonché l’assistenza tutelare ed alberghiera.
In base alle predette intese si provvede alla ripartizione dei costi tra la componente sanitaria e la componente sociale con l’individuazione della quota a carico dell’utente.
L'intervento economico integrativo del Consorzio è concesso qualora la situazione economica dell'interessato, del nucleo familiare di appartenenza e degli obbligati di cui all’art. 433 del codice civile, esaminati in modo separato e successivo, non consenta la copertura della quota sociale o della retta giornaliera a carico dell'assistito.
Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi di urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Consorzio Servizi Sociali provvederà comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura ma l'impegno di spesa nei confronti della stessa, verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell'utente, del proprio nucleo familiare e di quello degli obbligati tenuti ex lege, di produrre entro giorni quindici la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra, reintegrando le somme a loro carico appena ultimato l'iter previsto.
Il quantum del contributo viene determinato attraverso l’utilizzo dei parametri di cui all’allegato 2 del presente regolamento.
In assenza di obbligati tenuti ex lege, l’ente potrà stipulare appositi accordi volti al recupero delle somme erogate per l’integrazione, nel caso in cui gli assistiti, pur non disponendo di redditi sufficienti al pagamento della retta, siano comunque titolari di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
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